Sentenze


(CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 1 marzo 2012, n.8076)

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l'imputata per il reato di sottrazione di minore, perchè, in qualità di nonna, per due pomeriggi, aveva impedito al genitore separato, di vedere propria figlia e di prelevarla presso l'abitazione dell'ex coniuge.
In particolare, la Corte di Appello, contrariamente al giudice di primo grado che aveva emesso una pronuncia di assoluzione, riteneva apprezzabile, ai fini della configurabilità del reato, la durata della condotta dell'imputata, consistente come detto, nella ritenzione per due pomeriggi della minore.
Avverso tale condanna, ricorre in Cassazione la nonna, denunciando vizi della sentenza, proprio nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto rilevante e sufficiente il lasso di tempo di due pomeriggi ai fini della configurabilità del reato.


A differenza del Tribunale, la Corte d'Appello ha ritenuto che la ritenzione della minorenne per due interi pomeriggi costituisse una durata certamente apprezzabile ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 574 c.p.


 La Corte di Cassazione 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tutela dei diritti umani in sede di Consiglio d'Europa 

                       La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), istituita in seno al Consiglio d'Europa con sede a Strasburgo, ha competenza a conoscere i ricorsi, individuali e non, presentati per denunciare le violazioni alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo commesse dagli Stati che ad essa aderiscono.

La Convenzione in questione è entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955, a seguito della ratifica intervenuta in forza della Legge 4 agosto 1955 n. 848. Con tale Convenzione, poi modificata da alcuni Protocolli aggiuntivi ed integrata da altri quattro Protocolli dotati di autonomo rilievo, ognuno degli Stati aderenti si è obbligato a riconoscere il rispetto di taluni diritti fondamentali nell'ambito del proprio ordinamento ed in favore di qualunque persona.
Tra i più importanti diritti garantiti dalla Convenzione, che segue la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, si possono elencare:

      il diritto alla vita
    il diritto alla libertà e sicurezza personale
    il diritto ad un ricorso effettivo innanzi all'autorità giudiziaria
    il diritto ad un equa amministrazione della giustizia
    il diritto alla libertà di pensiero e di opinione, di riunione e di associazione

Secondo l'art. 35 della Convenzione, il ricorso alla Corte dei Diritti dell'Uomo ha carattere sussidiario, potendo essere presentato soltanto quando siano già state preliminarmente percorse tutte le possibili vie di tutela all'interno dell'ordinamento dello Stato.

La Corte, accogliendo il ricorso, può anche condannare lo Stato a versare un'"equa soddisfazione" in favore del ricorrente. In particolare, l'art. 6 della Convenzione, nel disciplinare il diritto ad un "processo equo", definisce come tale, tra l'altro, quel processo che venga definito entro un "termine ragionevole".

Nel corso degli anni, un ingente numero di ricorsi contro lo Stato italiano è stato presentato innanzi alla Corte dei Diritti dell'Uomo per violazione del suddetto "termine ragionevole" di durata dei processi.

La legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta comunemente "legge Pinto" dal nome del senatore primo firmatario, ha introdotto il principio secondo cui il privato può avere diritto ad un "equa riparazione" se subisce un danno derivante dalla durata non "ragionevole" di un processo che lo riguardi, dettando una puntuale disciplina del relativo procedimento.

Ciò, del resto, in piena aderenza e puntuale specificazione di quanto previsto dall' art. 111 della Costituzione italiana.
 

Nessun commento: